la seguente legge: Art. 1. Finalita' delle politiche formativo-occupazionali 1. La regione Lazio, ispirandosi ai principi della Costituzione e del proprio statuto, al fine di concorrere a realizzare il diritto al lavoro e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e sviluppa: a) l'osservazione del mercato del lavoro; b) l'orientamento; c) la formazione professionale; d) il sostegno all'occupazione, quali settori d'intervento di un sistema unitariamente programmato nel quadro degli obiettivi del piano regionale di sviluppo ed in coerenza con le politiche comunitarie e nazionali. 2. L'osservazione del mercato del lavoro e' finalizzata all'acquisizione ed elaborazione di informazioni per l'analisi dei fenomeni relativi all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. 3. L'orientamento e' finalizzato a facilitare scelte autonome e consapevoli per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la transizione tra le varie forme e i differenti livelli di attivita' lavorative. 4. La formazione professionale costituisce un servizio di interesse pubblico e, nell'ottica della formazione continua, concorre a rendere possibile l'inserimento, la permanenza e il reinserimento nel lavoro, favorendo l'acquisizione di conoscenze culturali, scientifiche e tecnologiche e di abilita' tecnico-operative relative all'esercizio dei vari ruoli professionali, nei settori produttivi di beni e servizi, pubblici e privati, nel lavoro subordinato, autonomo ed associato o nelle attivita' professionali libere. 5. Il sostegno all'occupazione e' finalizzato ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonche' a promuovere, incrementare e mantenere l'occupazione con particolare riguardo alle categorie svantaggiate e sviluppare l'imprenditorialita' in forma singola o associata. 6. La presente legge disciplina il processo di programmazione- valutazione dei settori orientamento e formazione professionale di cui al precedente primo comma.