la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Finalita' delle politiche formativo-occupazionali
 
   1. La regione Lazio, ispirandosi ai principi della Costituzione  e
del proprio statuto, al fine di concorrere a realizzare il diritto al
lavoro  e  di  curare  la formazione e l'elevazione professionale dei
lavoratori,  nell'ambito  delle  proprie   competenze,   promuove   e
sviluppa:
     a) l'osservazione del mercato del lavoro;
     b) l'orientamento;
     c) la formazione professionale;
     d) il sostegno all'occupazione,
quali  settori  d'intervento  di un sistema unitariamente programmato
nel quadro degli obiettivi del piano  regionale  di  sviluppo  ed  in
coerenza con le politiche comunitarie e nazionali.
   2.   L'osservazione   del   mercato   del  lavoro  e'  finalizzata
all'acquisizione ed elaborazione di informazioni  per  l'analisi  dei
fenomeni  relativi  all'incontro  della  domanda  e  dell'offerta  di
lavoro.
   3. L'orientamento e' finalizzato a facilitare  scelte  autonome  e
consapevoli   per  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e  per  la
transizione tra le varie forme e i differenti  livelli  di  attivita'
lavorative.
   4.   La   formazione  professionale  costituisce  un  servizio  di
interesse pubblico e, nell'ottica della formazione continua, concorre
a rendere possibile l'inserimento, la permanenza e  il  reinserimento
nel   lavoro,   favorendo  l'acquisizione  di  conoscenze  culturali,
scientifiche e tecnologiche e di abilita' tecnico-operative  relative
all'esercizio dei vari ruoli professionali, nei settori produttivi di
beni  e servizi, pubblici e privati, nel lavoro subordinato, autonomo
ed associato o nelle attivita' professionali libere.
   5. Il  sostegno  all'occupazione  e'  finalizzato  ad  incentivare
l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di lavoro nonche' a promuovere,
incrementare e mantenere l'occupazione con particolare riguardo  alle
categorie  svantaggiate  e  sviluppare  l'imprenditorialita' in forma
singola o associata.
   6. La presente legge disciplina  il  processo  di  programmazione-
valutazione  dei  settori  orientamento e formazione professionale di
cui al precedente primo comma.